Permessi lavorativi per te o per i tuoi familiari
(approfondimento tratto da Cittadinanza Attiva)
Se a causa della tua patologia o a causa della patologia rara del tuo familiare, hai bisogno di assentarti dal lavoro, hai diritto a:
Quali sono i diritti di un lavoratore se, per la sua patologia o per quella di un familiare, deve assentarsi dal lavoro? Varie normative prevedono la possibilità di ottenere permessi, congedi e trasformazione del rapporto di lavoro.
Vediamo in sintesi quali sono i benefici e quali i criteri per ottenerli:
1) Permessi retribuiti (art. 33 legge 104/92 permessi lavorativi handicap grave).
2) Congedi per eventi e cause particolari (art. 4 legge 53/00).
3) Congedi e permessi a sostegno della genitorialità (art. 42, 53 D.lgs 151/01).
4) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pazienti oncologici (D.lgs 276/03 ).
5) Congedi per invalidi con percentuale superiore al 50% (D.lgs 509/88).
Permessi retribuiti legge 104/92
La Legge 104/92 ha significativamente modificato le politiche sociali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, anche nel campo del diritto al lavoro.
In tema di integrazione lavorativa, la questione più dibattuta afferisce alla fruibilità dei permessi lavorativi.
Le disposizioni che regolamentano i permessi lavorativi sono contenute nell’articolo 33 Legge 104/92.
Chi beneficia dei permessi retribuiti (art. 33 –modificato dall’art. 24 L.183/2010)
Le agevolazioni possono essere estese anche ai parenti o affini entro il terzo grado solo nei casi in cui in uno dei genitori o il coniuge della persona disabile
I permessi per i Genitori
Primi tre anni di vita figlio con Handicap
Entro i tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
I parenti e gli affini entro il II grado possono anch’essi usufruire dei tre giorni di permesso al mese. Mentre ai genitori del bambino è permessa l’alternanza, ai parenti ed agli affini no (art. 24 L. 183/2010).
Le due ore di riposo giornaliero retribuito ed il periodo di congedo parentale possono essere utilizzate dalla conclusione del periodo di congedo. I tre giorni di permesso possono essere fruiti da parte dei genitori e degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (Circolare INPS 3/12/2010 n. 155; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6/12/2010 n. 13).
N.B: Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.
Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
Dopo il compimento della maggiore età la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto:
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento.
Fai valere i tuoi diritti !!!
Se a causa della tua patologia o a causa della patologia rara del tuo familiare, hai bisogno di assentarti dal lavoro, hai diritto a:
- Permessi retribuiti
- Congedi per eventi e cause particolari
- Congedi e permessi a sostegno della genitorialità
- 30 giorni all’anno di congedo retribuito, ma solo a chi è stata riconosciuta una invalidità con percentuale superiore al 50%
Quali sono i diritti di un lavoratore se, per la sua patologia o per quella di un familiare, deve assentarsi dal lavoro? Varie normative prevedono la possibilità di ottenere permessi, congedi e trasformazione del rapporto di lavoro.
Vediamo in sintesi quali sono i benefici e quali i criteri per ottenerli:
1) Permessi retribuiti (art. 33 legge 104/92 permessi lavorativi handicap grave).
2) Congedi per eventi e cause particolari (art. 4 legge 53/00).
3) Congedi e permessi a sostegno della genitorialità (art. 42, 53 D.lgs 151/01).
4) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pazienti oncologici (D.lgs 276/03 ).
5) Congedi per invalidi con percentuale superiore al 50% (D.lgs 509/88).
Permessi retribuiti legge 104/92
La Legge 104/92 ha significativamente modificato le politiche sociali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, anche nel campo del diritto al lavoro.
In tema di integrazione lavorativa, la questione più dibattuta afferisce alla fruibilità dei permessi lavorativi.
Le disposizioni che regolamentano i permessi lavorativi sono contenute nell’articolo 33 Legge 104/92.
Chi beneficia dei permessi retribuiti (art. 33 –modificato dall’art. 24 L.183/2010)
- La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità
- della madre lavoratrice o in alternativa del padre;
- in alternativa del lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino con handicap grave anche dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino;
- ai parenti o agli affini che assistono la persona disabile entro il secondo grado (si intende, oltre al coniuge, figli, nonni, suoceri, cognati) di parentela e affinità. Non è possibile, però, l’alternatività tra più beneficiari; tranne che per i genitori;
- I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari. In questo ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.
Le agevolazioni possono essere estese anche ai parenti o affini entro il terzo grado solo nei casi in cui in uno dei genitori o il coniuge della persona disabile
- abbia un’età superiore di 65 anni
- sia affetto da patologia invalidante
- sia “mancanti”. Per mancante si intende: morte, divorzio, separazione legale o abbandono. Lo stato deve poter essere documentato o certificato.
I permessi per i Genitori
Primi tre anni di vita figlio con Handicap
Entro i tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
- a prolungare il periodo di astensione facoltativa, già prevista dalla legge a tutela della maternità. (art. 42 D.Lgs 151/01);
- ad usufruire di due ore di permesso giornaliero (se si lavora 6 ore al giorno. Si ha invece diritto ad un’ora se si lavora meno di 6 ore);
- ad usufruire di tre giorni di permesso al mese (art. 24 L. 183/2010).
I parenti e gli affini entro il II grado possono anch’essi usufruire dei tre giorni di permesso al mese. Mentre ai genitori del bambino è permessa l’alternanza, ai parenti ed agli affini no (art. 24 L. 183/2010).
Le due ore di riposo giornaliero retribuito ed il periodo di congedo parentale possono essere utilizzate dalla conclusione del periodo di congedo. I tre giorni di permesso possono essere fruiti da parte dei genitori e degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (Circolare INPS 3/12/2010 n. 155; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6/12/2010 n. 13).
N.B: Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.
Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore hanno diritto:
- non più alle due ore di permesso, ma a tre giorni di permesso mensile;
- possono essere fruiti in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza;
- anche i parenti e gli affini possono usufruire dei tre giorni di permesso al mese ma non in alternanza con un altro beneficiario.
- La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
- In alcuni casi i permessi lavorativi spettano al genitore anche quando l’altro non ne abbia diritto (Situazioni gravi e comprovate).
Dopo il compimento della maggiore età la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto:
- a tre giorni mensili
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento.
Fai valere i tuoi diritti !!!
- la persona con Handicap in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge (circolare INPS n. 90 del 2007). Questo diritto è stato riconfermato ed ha fatto decadere definitivamente i requisiti della sistematicità ed adeguatezza previsti nella Circolare INPS n. 90/2007).
- È tuo diritto, quindi, presentare una nuova domanda nel caso in cui la precedente richiesta sia stata rigettata per assenza dei requisiti inerenti la sistematicità e l’adeguatezza.
- Attenzione! Adesso è il datore di lavoro (o l’INPS) a dover accertare l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi (comma 7-bis art. 33, L. 104/92).
Chiedere l'invalidità Civile
(tratto dal sito VivereLaMiastenia)
Chiunque (cittadino italiano o immigrato europeo regolare residente in Italia ) ritiene di soffrire di malattie o condizioni fisiche/psichiche invalidanti, NON derivanti da guerra o lavoro, può presentare domanda alla ASL per vedere riconosciuta una "invalidità civile".
Dal 1° Gennaio 2010, la domanda va invece presentata all' INPS: vedi "nuova normativa per presentazione domanda".
Una commissione della ASL ( dal 2010 congiuntamente a un medico dell'INPS) valuterà la domanda e la documentazione allegata, convocherà a visita l' interessato e, se adulto, gli riconoscerà una percentuale di invalidità che potrà variare dallo 0% al 100%.
Se minore ( età inferiore a 18 anni ), non verrà assegnata una percentuale, ma verrà valutato se il minore ha "difficolà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età".
Per la presentazione della domanda, ci si può fare assistere gratuitamente dai Patronati, sparsi su tutto il territorio nazionale.
Durante le visite con la commissione, ci si può fare assistere, anche se non necessario, da un medico di fiducia ( medico legale o altro ) provvedendo privatamente al suo compenso.
Il riconoscimento di invalidità civile, a seconda della percentuale riconosciuta, da diritto a trattamenti e agevolazioni economiche descritte in seguito, che valgono comunque per invalidi con meno di 18 anni, per i quali come detto sopra, non è assegnata una percentuale di invalidtà.
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
E' stata istituita con la legge n.18 del 1980.
Spetta, in aggiunta alle altre indennità dscritte, alle persone con invalidità civile al 100% (vedi sopra) , che non lavorano e che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici della loro età.
Viene erogata indipendentemente dall' età e dal reddito.
Va richiesta con apposita domanda alla ASL. Una apposita commissione, visiterà il malato per accertare le sue condizioni.
La domanda può essere fatta anche congiuntamente con la domanda per l' accertamento della legge 104.
Dal 1° Gennaio 2010, la domanda va invece presentata all' INPS: vedi "nuova normativa per presentazione domanda"
LEGGE 104Oltre alla domanda per la "invalidità civile", si può fare domanda alla ASL anche per il riconoscimento della Legge 104.
Una altra commissione, valuterà se assegnare questo riconoscimento, specificando se "senza gravità" o "con gravità". Spesso questa visita viene fatta congiuntamente alla visita per la invalidità civile, e da parte della stessa commissione.
Per la presentazione della domanda, ci si può fare assistere gratuitamente dai Patronati, sparsi su tutto il territorio nazionale.
Durante le visite con la commissione, ci si può fare assistere, anche se non necessario, da un medico di fiducia ( medico legale o altro ) provvedendo privatamente al suo compenso.
Il riconoscimento della Legge 104, da diritto ad altre agevolazioni:
LAVORATORIChi è lavoratore autonomo o dipendente o lo è stato prima della malattia, ed ha una determinata anzianità lavorativa, può inoltre fare domanda all'INPS per il riconoscimento di una pensione anticipata o di un assegno di invalidità, che SOSTITUISCONO, su scelta dell' interessato, quelli previsti per l' invalidtà civile descritta sopra.
Una commissione di medici INPS, accerterà in questo caso l'invalidità, indipendentemente dalla invalidità civile descritta sopra.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILIPer "disabili", si intendono le persone che hanno avuto il riconoscimento della legge 104 o altre categorie, come specificato nella guida sotto indicata.
Sono previste agevolazioni fiscali riservate ai disabili per:
CONTRASSEGNO INVALIDI
Il CONTRASSEGNO INVALIDI, è il contrassegno arancione che da diritto a parcheggiare l' auto nei posti riservati agli invalidi e ad agevolazioni per la circolazione nelle zone a transito limitato.
Spetta a chi ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o è non vedente ( sempre DPR n. 495/1992 articolo 381 )
Va richiesto con apposita domanda al comune di residenza, corredata dei certificati di invalidità.
Il Comune chiamerà l' interessato ad ulteriore apposita visita medica presso l' ufficio dl medicina legale della ASL, che deciderà se concedere o meno il CONTRASSEGNO.
NOTE IMPORTANTI
Per le decisioni delle commissioni, sono previste modalità di ricorso, qualora non dovessero soddisfare le aspettative dell' interessato. Sono previste inoltre domande di "aggravamento", qualora le condizioni de paziente dovessero peggiorare.
L' esperienza insegna che se non vi sono riconoscute percentuali di invalidità che ritenete adeguate alla vostra situazione, la procedura di "aggravamento" è più veloce ed efficace della procedura di ricorso.
Raccomandiamo di utilizzare questa guida come utile informazione generale, ma di rivolgervi a un Patronato o direttamente agli Enti competenti, per avere informazioni precise sulla vostra posizione.
Chiunque (cittadino italiano o immigrato europeo regolare residente in Italia ) ritiene di soffrire di malattie o condizioni fisiche/psichiche invalidanti, NON derivanti da guerra o lavoro, può presentare domanda alla ASL per vedere riconosciuta una "invalidità civile".
Dal 1° Gennaio 2010, la domanda va invece presentata all' INPS: vedi "nuova normativa per presentazione domanda".
Una commissione della ASL ( dal 2010 congiuntamente a un medico dell'INPS) valuterà la domanda e la documentazione allegata, convocherà a visita l' interessato e, se adulto, gli riconoscerà una percentuale di invalidità che potrà variare dallo 0% al 100%.
Se minore ( età inferiore a 18 anni ), non verrà assegnata una percentuale, ma verrà valutato se il minore ha "difficolà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età".
Per la presentazione della domanda, ci si può fare assistere gratuitamente dai Patronati, sparsi su tutto il territorio nazionale.
Durante le visite con la commissione, ci si può fare assistere, anche se non necessario, da un medico di fiducia ( medico legale o altro ) provvedendo privatamente al suo compenso.
Il riconoscimento di invalidità civile, a seconda della percentuale riconosciuta, da diritto a trattamenti e agevolazioni economiche descritte in seguito, che valgono comunque per invalidi con meno di 18 anni, per i quali come detto sopra, non è assegnata una percentuale di invalidtà.
- Con invalidità dal 33,33% in su, si ha diritto a protesi a ausili gratuiti.
- Con invalidità dal 46% in su, si ha diritto alla iscrizione alle liste di collocameto agevolate
- Con invalidità dal 51% in su, si ha diritto al "Congedo per cure", che è un ulteriore periodo di malattia di 30 giorni l' anno, specifico per cure relative alle malattie che provocano l' invalidità, e deve essere approvato dal medico della ASL territorialmente competente. Vedi link su www.handylex.org: DL n° 509/1988
- Con invalidità dal 67% in su, si ha diritto alla esenzione dal ticket per tutte le prestazioni sanitarie. Vedi link al sito del Ministero della Salute, sezione : Esenzioni da ticket/Invalidità
Iscrizione gratuita all' Università.
Agevolazioni previste dai singoli comuni, come utilizzo dei mezzi pubblici, graduatorie assegnazione case popolari e altro .... Puoi visitare questo sito www.handylex.org per cercare le agevolazioni. - Con invalidità dal 74% in su, il lavoratore ha diritto al riconoscimento di 2 mesi di contributi figurativi l'anno, che significa che ai fini pensionistici, è come se avesse lavorato 2 mesi in più per ogni anno di lavoro, per un anticipo non superiore a 5 anni. Vedi link su www.handylex.org: DL n° 388/2000
- invalidità dal 74% in su ( invalidi PARZIALI ) : se il reddito personale è inferiore a euro 4.238 l'anno e si è iscritti alle liste di collocamento, si ha diritto all' "ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA", per un importo di circa 246 euro mensili ( dati e cifre del 2008 ).
- invalidità = 100% ( INVALIDI TOTALI ) : se il reddito personale è inferiore a euro 14.466 l'anno e non si svolge alcuna attività lavorativa, si ha diritto alla "PENSIONE DI INABILITA'", per un importo di circa 246 euro mensili. La pensione si tramuta in "pensione sociale" e sale a 395 euro per chi ha più di 65 anni. ( dati e cifre del 2008 )
- Minori con invalidità ( età minore di 18 anni ) : se il reddito personale è inferiore a euro 4.238 l'anno e frequentano la scuola o centri di riabiliazione o di fomazone, hanno diritto alla "INDENNITA' DI FREQUENZA SCOLASTICA", per un importo di circa 246 euro mensili. ( dati e cifre del 2008 ). L' indennità di frequenza è corrisposta solo per il periodo di effettiva frequenza della scuola o centro.
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
E' stata istituita con la legge n.18 del 1980.
Spetta, in aggiunta alle altre indennità dscritte, alle persone con invalidità civile al 100% (vedi sopra) , che non lavorano e che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici della loro età.
Viene erogata indipendentemente dall' età e dal reddito.
Va richiesta con apposita domanda alla ASL. Una apposita commissione, visiterà il malato per accertare le sue condizioni.
La domanda può essere fatta anche congiuntamente con la domanda per l' accertamento della legge 104.
Dal 1° Gennaio 2010, la domanda va invece presentata all' INPS: vedi "nuova normativa per presentazione domanda"
- ammonta a circa 465 euro al mese ( cifra del 2008 )
LEGGE 104Oltre alla domanda per la "invalidità civile", si può fare domanda alla ASL anche per il riconoscimento della Legge 104.
Una altra commissione, valuterà se assegnare questo riconoscimento, specificando se "senza gravità" o "con gravità". Spesso questa visita viene fatta congiuntamente alla visita per la invalidità civile, e da parte della stessa commissione.
Per la presentazione della domanda, ci si può fare assistere gratuitamente dai Patronati, sparsi su tutto il territorio nazionale.
Durante le visite con la commissione, ci si può fare assistere, anche se non necessario, da un medico di fiducia ( medico legale o altro ) provvedendo privatamente al suo compenso.
Il riconoscimento della Legge 104, da diritto ad altre agevolazioni:
- da diritto di non cambiare sede di lavoro senza il proprio consenso, e diritto alla sede di lavoro più vicina, "ove possibile" ( articolo 33 ).
Vedi il commento di www.handylex.org sull' interpretazione della clausola "ove possibile". - se riconosciuta "con gravità", da diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito, dal lavoro.
- i diritti ai punti precedenti, se il disabile non lavora, sono applicati al familiare lavoratore che assiste il disabile. Ci sono particolari agevolazioni in caso di figli minori con handicap, fra cui anche il non obbligo al "lavoro notturno".
- Il coniuge, genitori o fratelli di perosona riconosciuta disabile dalla legge 104 con gravità, hanno diritto ( uno fra loro ) di un "Congedo straordinario" retribuito fino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs. 151/2001 )
- agevolazioni in sede d'esame, sia scolastico, che universitario (articolo 16), che di concorso pubblico (articolo 20).
- ... e altro, per cui consigliamo di vedere il testo integrale della: Legge 104/92, o visitare il sito www.handylex.org.
Visitate anche i siti web del vostro Comune di residenza e della vostra Regione, per trovare eventuali agevolazioni collegate alla legge 104.
LAVORATORIChi è lavoratore autonomo o dipendente o lo è stato prima della malattia, ed ha una determinata anzianità lavorativa, può inoltre fare domanda all'INPS per il riconoscimento di una pensione anticipata o di un assegno di invalidità, che SOSTITUISCONO, su scelta dell' interessato, quelli previsti per l' invalidtà civile descritta sopra.
Una commissione di medici INPS, accerterà in questo caso l'invalidità, indipendentemente dalla invalidità civile descritta sopra.
- Invalidità superiore ai 2/3 ( due terzi ): diritto a ricevere un ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA', che viene calcolato anche in base ai contributi versati, e viene ridotto al massimo del 50% se il reddito personale supera una data soglia. ( Consultare la guida INPS indicata all' inizio di questa sezione ).
- Invalidità totale: diritto a ricevere una PENSIONE DI INABILITA' se NON si lavora. Viene calcolata anche in base ai contributi versati e NON è vincolata al reddito personale ( Consultare la guida INPS indicata all' inizio di questa sezione ).
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILIPer "disabili", si intendono le persone che hanno avuto il riconoscimento della legge 104 o altre categorie, come specificato nella guida sotto indicata.
Sono previste agevolazioni fiscali riservate ai disabili per:
- acquisto automobili
- esenzione bollo auto
- detrazioni spese sanitarie
- rimozione barriere architettoniche
- ... altro ...
CONTRASSEGNO INVALIDI
Il CONTRASSEGNO INVALIDI, è il contrassegno arancione che da diritto a parcheggiare l' auto nei posti riservati agli invalidi e ad agevolazioni per la circolazione nelle zone a transito limitato.
Spetta a chi ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o è non vedente ( sempre DPR n. 495/1992 articolo 381 )
Va richiesto con apposita domanda al comune di residenza, corredata dei certificati di invalidità.
Il Comune chiamerà l' interessato ad ulteriore apposita visita medica presso l' ufficio dl medicina legale della ASL, che deciderà se concedere o meno il CONTRASSEGNO.
NOTE IMPORTANTI
Per le decisioni delle commissioni, sono previste modalità di ricorso, qualora non dovessero soddisfare le aspettative dell' interessato. Sono previste inoltre domande di "aggravamento", qualora le condizioni de paziente dovessero peggiorare.
L' esperienza insegna che se non vi sono riconoscute percentuali di invalidità che ritenete adeguate alla vostra situazione, la procedura di "aggravamento" è più veloce ed efficace della procedura di ricorso.
Raccomandiamo di utilizzare questa guida come utile informazione generale, ma di rivolgervi a un Patronato o direttamente agli Enti competenti, per avere informazioni precise sulla vostra posizione.
Altri riferimenti
Un PDF da scaricare con una buona sintesi trovato sul sito Syndrome EEC
Sul sito della Agenzia delle Entrate, tutte le agevolazioni fiscali per disabili
La Guida INPS per le persone disabili
Sul sito della Agenzia delle Entrate, tutte le agevolazioni fiscali per disabili
La Guida INPS per le persone disabili